Nel momento in cui il correntista decide di intraprendere un contenzioso contro l’Istituto di credito occorre che disponga di tutta la documentazione necessaria a fondare la propria pretesa, in virtù del principio dell’onere della prova ex 2697 c.c.
Tuttavia, nella pratica, soprattutto con riguardo a rapporti bancari iniziati in tempi remoti, è possibile che il correntista non disponga né dei contratti né di parte delle comunicazioni periodiche inviategli dalla banca.
Fortunatamente, in suo soccorso interviene la disposizione dell’art. 119 del Testo Unico Bancario che riconosce in capo al cliente un vero e proprio diritto di ottenere, entro un termine non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, nonché, pure se non espressamente disposto, dei contratti e della documentazione di base del rapporto.
Anzi, è bene specificare che un’espressa istanza di consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, inoltrata dal cliente prima dell’inizio del processo, costituisce un passaggio obbligato per evitare che il Giudice possa considerare la causa esplorativa.
Infatti, qualora la suddetta richiesta fosse carente o contestuale alla notifica dell’atto di citazione, il Giudicante potrebbe contestare al correntista di aver introitato un giudizio per usura o per interessi ultralegali o per anatocismo, ecc. senza neppure essersi premurato di verificare o, per lo meno, di aver tentato di verificare la fondatezza delle proprie pretese.
Per di più, in tali casi, se è vero che la ratio dell’art. 119 TUB consiste nel concedere al cliente la possibilità di valutare la legittimità o meno delle operazioni compiute dall’Istituto di credito, parrebbe inammissibile finanche l’ordine di esibizione in giudizio ex art. 210, c.p.c. della documentazione imposto alla banca, avendo la suddetta norma natura meramente residuale (Trib. Milano, sez. VI, sentenza del 15/10/2015; Trib. Padova, sentenza del 27 aprile 2016).
Dunque, al fine di non tarpare le ali al riconoscimento delle proprie legittime pretese, occorre percorrere un’unica strada, rispettando rigorosamente tutte le sotto indicate tappe:
1) richiedere ex art. 119 TUB la documentazione carente, specificatamente indicata;
2) in caso di consegna della documentazione da parte della banca, alla luce di quest’ultima, rivalutare le proprie pretese;
3) qualora alla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 119 TUB, la banca non abbia ottemperato alla richiesta, notificare l’atto di citazione.
Tuttavia, relativamente al contratto bancario, anche il rispetto dei suddetti passaggi potrebbe non condurre al risultato sperato, poiché, dinanzi ad un ordine in esibizione in giudizio ex art. 210, c.p.c., la banca ben potrebbe dichiarare di non disporre, anche per causa a sé non imputabile, del medesimo ed il Giudice potrebbe rigettare la domanda del correntista perché infondata.
Non tutti i Giudicanti, infatti, concordano nell’applicabilità, in questi casi, del principio di vicinanza della prova a favore del correntista, in base al quale la banca sarebbe tenuta, a differenza del cliente, a custodire con scrupolosa cura anche i contratti relativi, ad esempio, a rapporti bancari ultraventennali, solo perché unilateralmente predisposti dalla medesima.
Ebbene, allo scopo di evitare spiacevoli sorprese, nel caso in cui la banca furbescamente ometta di consegnare al correntista copia del contratto, appare preferibile eccepire l’inosservanza della forma scritta prevista ai fini della validità del contratto medesimo, onde beneficiare – qualora l’istituto di credito, anche in corso di giudizio, si ostini o non sia in grado di esibirlo – di tutte le conseguenze favorevoli derivanti dalla susseguente dichiarazione di nullità.
(Studio Alboreto. Nota di Ilaria Alboreto)
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