Abrogazione dei reati ex art. 1, D.lgs. 7/2016: la Cassazione decide sul destino delle statuizioni civili

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Con la Sentenza n. 46688 del 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto insorto in giurisprudenza in merito al destino delle statuizioni civili riferibili ai reati che sono stati oggetto dell’abrogazione intervenuta col D.Lgs. n. 7 del 2016.

In merito è opportuna una doverosa premessa, onde consentire la corretta ricostruzione del contrasto giurisprudenziale.

Abrogazione e depenalizzazione: i d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016

Com’è noto, in applicazione della Legge delega n. 67 del 2014, il Governo ha emanato – nei primi giorni del corrente anno – due decreti legislativi, contenenti disposizioni in merito all’abrogazione e alla depenalizzazione di alcuni reati contenuti nel Codice Penale. In particolare, il Governo ha emanato il D.lgs. n. 7 del 2016 il quale ha disposto l’abrogazione di alcuni reati minori, per lo più inerenti la sfera privata del cittadino (ingiuria, falsità in foglio in bianco, falsità in scrittura privata e altri; si rimanda alla normativa per l’elenco completo), sostituiti da illeciti civili inerenti le stesse condotte e spostando – quindi – la competenza dal giudice penale, al giudice civile. Quasi contestualmente, il Governo emanava anche il D.Lgs. n. 8 del 2016, concernente la depenalizzazione di alcuni reati di interesse pubblico, e meno inerenti la sfera privata del cittadino, ma ugualmente di minore allarme sociale (atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni e altri; si rimanda alla normativa per l’elenco completo), puniti – ora – soltanto con una sanzione amministrativa.

Il contrasto

Il contrasto era insorto in riferimento alla disciplina transitoria, ovvero a tutte quelle fattispecie che sono state oggetto di pronuncia di primo grado e intervenuta abrogazione in secondo grado. L’oggetto del contrasto è stato, prevalentemente, la disciplina delle statuizioni civili. Ovvero: cosa accade al risarcimento della costituita parte civile, ove la nuova normativa sia intervenuta in secondo grado, dopo sentenza di condanna in primo grado? In merito, il d.lgs. 8/2016 (che ha previsto la “depenalizzazione” di alcuni reati), all’art. 9, comma 3, prevede espressamente che  “Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. Nulla di simile, invece, stabilisce il d.lgs. 7/2016 (che ha previsto la “abrogazione”), lasciando – secondo alcuni – un vuoto normativo da colmare in via “analogica”, mutuando quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. “gemello”, n. 8.

L’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 8/2016

In tal senso, il contrasto è insorto proprio tra coloro che ritengono la mancata previsione una mera “svista”, da colmare – come detto – in via analogica, con applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 8/2016, ma anche dell’art. 578 c.p.p. (che prevede, in deroga alla disciplina ordinaria, che il Giudice dell’impugnazione decida sulle statuizioni civili anche in seguito estinzione del reato per prescrizione o amnistia, se c’era stata una condanna in primo grado). Secondo questo orientamento, infatti, una decisione in tal senso non violerebbe i principi costituzionali vigenti (in particolare, quelli inerenti la ragionevole durata del processo), oltre che i principi cardine del codice penale inerenti l’abolitio criminis, ex art. 2 c.p. Per converso, l’opposto orientamento interpreta la “lacuna” normativa come una precisa scelta del legislatore, che ha voluto dare una disciplina transitoria diversa a due tipologie di reati diversi (quelli abrogati e quelli solo depenalizzati), in base alla quale i reati “abrogati” devono tornare sotto l’alveo giurisdizionale del Giudice civile, consentendo a quest’ultimo – oltre che di decidere sul congruo risarcimento del danno – anche di infliggere una sanzione pecuniaria civile (appositamente prevista dalla nuova normativa), esercitando un potere precluso al Giudice penale.

La decisione

Con Sentenza n. 46688 del 27 settembre 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto, in favore del secondo orientamento. Si procede a una schematizzazione estremamente sintetica delle ragioni a base della decisione, rimandandosi alla lettura integrale della Sentenza per un più approfondito riferimento.

  • Il D.lgs. 7 del 2016 prevede espressamente una disciplina transitoria, la quale manca di addurre riferimenti al potere del giudice dell’appello in quella che sembra una precisa decisione del legislatore (e non una svista);
  • L’introduzione di apposite sanzioni pecuniarie civili (art. 3 e ss.), con applicazione retroattiva ai fatti già commessi, fa si che il Giudice competente debba e possa applicarle insieme al risarcimento e questo Giudice non può che essere quello civile;
  • La differenza tra le due discipline transitorie è dettata dalla scelta di congegnare due sistemi differenziati e autonomi, uno che prevede abrogazioni e sanzioni civili, l’altro mere depenalizzazioni con sanzioni amministrative. In tale ottica, quindi, la scelta di non prevedere poteri per il giudice di appello, nel primo caso, appare ancor più ragionata e precisa e fa capo alle necessità sottese alle due distinte tutele. Diversamente, poi, non si spiegherebbe il perché della redazione di due decreti legislativi differenti;
  • Lo stesso art. 538 c.p.p., il quale statuisce il collegamento necessario tra le statuizioni civili alla condanna penale, rimarca – nell’ottica di un orientamento confermato più volte anche dalla Corte Costituzionale – la regola della subordinazione del potere del giudice penale di decidere sulle statuizioni civili alla sentenza di condanna, non essendo pensabile, quindi, una condanna al risarcimento, senza condanna penale;
  • La formulazione ex art. 578 c.p.p. deve intendersi come una precisa eccezione, una deroga alla disciplina generale (peraltro applicabile in caso di “estinzione del reato” per amnistia o prescrizione, non assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) e, come tale, concernente solo ai casi tassativamente elencati. Non è pensabile un’applicazione analogica di norma eccezionale (che deroga ai principi generali) in quanto detto divieto è espressamente previsto dai principi costituzionali e dalle preleggi. Stesso discorso valga per l’applicazione analogica del citato art. 9, comma 3, d.lgs. 8/2016.

Conclusioni

Si conclude che la persona offesa di uno dei reati attinti dall’abrogazione ex art. 1, d.lgs. 7/2016 (per esempio il più comune: il reato di ingiuria), che abbia ottenuto una sentenza di condanna in primo grado e conseguente risarcimento, dovrà adire un nuovo Giudice, civile, al fine di vedere riaffermare la responsabilità del “colpevole” e applicare una nuova condanna al risarcimento, nell’ottica di un sistema che vuole specificatamente ricondurre detta disciplina nell’alveo della giurisdizione civile, senza deroghe.

Link: Cass. SS.UU. n. 46688 del 29.9.16

(Studio Alboreto, nota di Gianstefano Romanelli)

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