Nel caso in questione l’ex moglie ricorreva in Cassazione per ottenere la revisione delle condizioni di divorzio dal coniuge al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno sul quale la sentenza di scioglimento del matrimonio non si era pronunciata.
Entrando nel dettaglio, la ricorrente lamentava l’aggravamento delle sue condizioni economiche causato dal venir meno dell’assegno di separazione; oltre al fatto che non fossero state valutate le condizioni economiche del marito che, nonostante fosse intervenuta la sentenza di divorzio, aveva continuato a corrispondere per un certo periodo l’assegno stabilito nella separazione.
La Suprema Corte, sez. VI, con sentenza n. 683 del 12/01/2017 ha rilevato che nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, la richiesta dell’assegno divorzile (previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10) è ammissibile anche ove non sia stato precedentemente chiesto, ma è pur sempre necessario che siano dedotte e dimostrate nel giudizio di merito le circostanze sopravvenute – rispetto alle statuizioni del divorzio già operanti – concernenti l’indisponibilità di mezzi adeguati e l’impossibilità oggettiva di procurarseli (v. Cass. n. 30033/2011).
Pertanto, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso adducendo che l’ex coniuge avrebbe dovuto dimostrare nel giudizio di merito (e non attraverso quello di legittimità) il peggioramento delle proprie condizioni economiche e le ragioni in fatto della richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile.
(Studio Alboreto. Nota di Claudio Alboreto)
Photo: dal film “Viaggi di nozze”