In tema di divorzio, la Corte di Cassazione ha stabilito che il marito deve corrispondere l’assegno alla ex moglie quando, in considerazione dell’età della donna e in mancanza di una qualche formazione professionale, ella non abbia una concreta possibilità di reperire un’occupazione lavorativa.
Nel caso in questione, il marito aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Palermo contestando:
1) il diritto della moglie di percepire un assegno divorzile in quanto la stessa non aveva dimostrato di essersi attivata inutilmente per la ricerca di un’occupazione lavorativa;
2) il fatto che fosse stata considerata l’impossibilità per la moglie di reperire un lavoro.
La sentenza
La Suprema Corte, sez. VI, con sentenza n. 20937 del 17 ottobre 2016, ha inteso fare chiarezza in merito stabilendo che la Corte di Appello avesse giustamente rilevato una condizione personale e sociale di difficoltà nel possibile reperimento di un lavoro e pertanto avesse ritenuto che la moglie non potesse produrre delle prove aggiuntive a sostegno di tale condizione sfavorevole.
Gli Ermellini hanno inoltre condiviso la sentenza di Appello anche nel punto in cui, rilevando che la moglie non aveva mai lavorato nel corso del matrimonio al di fuori della sua attività di casalinga, a causa della sua età, della mancanza di una qualche formazione professionale e delle particolari condizioni del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, avevano ritenuto inesistente una concreta possibilità di reperire un’occupazione lavorativa da parte della moglie.
In conclusione, la Corte di Cassazione, discostandosi parzialmente dall’orientamento precedente, ha stabilito che la concessione dell’assegno alla ex moglie deve essere contestualizzato alle condizioni personali e sociali dell’ambiente in cui vive, senza però che ella sia esonerata dal dovere di ricercare un’occupazione lavorativa.
(Studio Alboreto, nota di Claudio Alboreto)